Senato, on. Patriarca “Bene la riforma costituzionale del Governo”

Dai parlamentari

“Un passo avanti decisivo”: è così che il deputato modenese del Pd Edoardo Patriarca giudica il disegno di legge di riforma costituzionale approvato dal Consiglio dei ministri che istituisce il Senato delle Autonomie e riforma il Titolo V della Costituzione. “Ora si apra il confronto – dice l’on. Patriarca – ma senza stravolgere i capisaldi della riforma: fine del bicameralismo paritario, riduzione dei senatori e abolizione di ogni emolumento, senatori non eletti ma indicati dalle autonomie”. Ecco la nota di Edoardo Patriarca:

«Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di riforma costituzionale che collega in modo inscindibile bicameralismo e Titolo Quinto. Il bicameralismo è riformato secondo i modelli standard delle grandi democrazie europee e prevede un sistema bicamerale differenziato, nel quale la Camera dei deputati diviene titolare in via esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo, esercitando la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo sull’operato del Governo. Il Senato della Repubblica – ridenominato Senato delle Autonomie – viene configurato come un organo rappresentativo delle istituzioni territoriali che concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Il nuovo Senato delle Autonomie partecipa, inoltre, alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge le attività di verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territorio. In sintesi sono tre le tipologie di leggi: quando è in gioco la Costituzione, per evidenti esigenze di garanzia, il bicameralismo resta paritario; all’opposto, in via ordinaria, il Senato può richiamare tutto, ma in caso di dissensi alla fine prevale la Camera che ha l’esclusiva del rapporto fiduciario; nei casi più delicati di leggi ordinarie che investono il rapporto con le autonomie la Camera potrà invece prevalere con un quorum rafforzato, e cioè la maggioranza assoluta dei componenti. Il Titolo Quinto, e in particolare l’ art. 117 è riscritto secondo uno schema analogo a quello tedesco, di flessibilità tra le competenze. Al posto dell’impossibile competenza concorrente tradizionale, causa principale dei conflitti davanti alla Corte, i confini diventano mobili: in nome di esigenze di unità nazionale si possono riaccentrare competenze normalmente regionali, ma si può al contempo anche decidere di sperimentare soluzioni diverse tra le Regioni su materie normalmente di competenza statale. In ambedue i casi ricorrendo all’ultima tipologia di leggi, quelle con prevalenza della Camera solo a maggioranza assoluta dei componenti. Riguardo la composizione, il Senato delle Autonomie è formato dai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione».

(Fonte fotografia: finanzalocale.net)