Guerra “Beni immobiliari a garanzia, maggiore tutela dei consumatori”

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«Nel parere sul provvedimento del Governo in Commissione Finanze al Senato verrà richiesto di esplicitare ed ampliare le tutele riconosciute ai consumatori. In particolare, verrà chiarito che il consumatore che ha ottenuto un prestito e ha dato a garanzia un immobile, mentre oggi ha davanti a sé solo la strada di una procedura giudiziaria costosa, che lo espone a un forte rischio di deprezzamento del bene immobile, potrà, assistito da un esperto di sua fiducia, siglare un contratto con la banca che gli presta i soldi, che gli permetterà in caso di grave inadempienza, di saldare il suo debito, definitivamente, con la cessione della casa, valutata al prezzo di mercato, ottenendo indietro l’eccedenza e senza che nulla in più gli possa comunque essere chiesto dal creditore» Così la senatrice modenese del Pd Maria Cecilia Guerra, al lavoro in questi giorni per contribuire al parere che verrà presentato, martedì in Commissione Finanze sul decreto legislativo che recepisce la direttiva del Parlamento europeo relativa ai beni immobiliari dati a garanzia. Ecco la sua dichiarazione:

“Nel 2014 il Parlamento europeo ha approvato una direttiva (n. 17) che si pone l’obiettivo di aumentare il livello di protezione del consumatore per i contratti di credito relativi a beni immobili, promuovendo la sostenibilità nell’erogazione e assunzione dei prestiti e l’inclusione finanziaria e garantendo dunque ai consumatori un elevato livello di protezione. La direttiva è stata recepita dall’Italia e il Governo le dà ora attuazione con uno schema di decreto legislativo che è stato presentato in questi giorni alle Commissioni Finanze e Tesoro di Camera e Senato per il parere. Una delle norme contenute nel decreto legislativo, che riprende uno dei principi della direttiva europea, riguarda la possibilità, per le banche che concedono il credito e per i consumatori che lo ottengono dando in garanzia un bene immobile, di stipulare un accordo che prevede che in caso di inadempienza contrattuale il debito possa essere saldato con un trasferimento del bene immobile dal debitore al creditore. La finalità della norma è di garantire una maggiore tutela del consumatore che, quando inadempiente, può già oggi essere espropriato del bene posto a garanzia, ma senza che tale esproprio estingua necessariamente il suo debito e senza la certezza che l’immobile utilizzato a garanzia non venga sottovalutato. Nel parere che abbiamo messo a punto con la relatrice Lucrezia Ricchiuti, e che presenteremo in Commissione Finanze del Senato martedì prossimo chiediamo al Governo di esplicitare ed estendere le tutele garantite al consumatore in questo procedimento. Innanzitutto precisiamo che la nuova normativa sull’inadempimento non si applica ai contratti già in essere (neanche in caso di successiva surroga), e che si tratta di una previsione facoltativa: la banca non può obbligare il cittadino a sottoscrivere il contratto sull’inadempimento. Ai fini di questo contratto (perché cioè si possa procedere al trasferimento dell’immobile) l’ inadempimento dovrà poi essere definito in termini più favorevoli al consumatore, rispetto a quanto previsto dalle norme ordinarie: non basterà più un ritardo di più di sei mesi nel pagare una rata, per essere dichiarati inadempienti. Inoltre, anche in caso di inadempienza la casa potrà essere messa in vendita solo con uno specifico atto di disposizione dell’immobile da parte del consumatore. Viene confermato il divieto al “patto commissorio” imposto dall’art. 2744 del codice civile (in quanto sfavorevole al consumatore) e viene invece disciplinato un diverso patto (“patto marciano”, già riconosciuto in Italia dalla giurisprudenza) in cui si specifica che la banca può trattenere dopo la vendita o il trasferimento della casa solo quanto il debitore ancora le deve. La quota eventualmente eccedente deve invece essere restituita al consumatore. Un altro aspetto molto importante: la valutazione della casa che era stata data in garanzia, deve essere fatta, ai fini del trasferimento, da un soggetto terzo, senza conflitti di interesse, nominato dal tribunale. Non ci sarà quindi il rischio di imbrogli ai danni del consumatore. Importantissimo è anche il fatto che il trasferimento del bene immobile alla banca, a seguito dell’inadempimento, comporterà la totale estinzione del debito anche se il valore dell’immobile è inferiore a quello del debito residuo. Su tutta la procedura vigilerà la Banca d’Italia. Con queste precisazioni sarà ancora più evidente che non si intende fare un regalo alle banche, ma allargare le tutele per il consumatore.”